1. Entro il 15 marzo di ogni anno il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici e il bollettario di cui all'articolo 26 per le chiamate di causa dell'anno precedente.
2. L'ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sull'esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario ai sensi della presente legge.
3. Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario ha versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio giudiziario al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Decorso tale termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi è stata opposizione.
4. Qualora risulti che l'ufficiale giudiziario ha versato somme maggiori di quelle dovute, l'ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove, da parte del capo dell'ufficio giudiziario a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, fatta salva per lo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di