Art. 65.

      1. Entro il 15 marzo di ogni anno il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici e il bollettario di cui all'articolo 26 per le chiamate di causa dell'anno precedente.
      2. L'ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sull'esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario ai sensi della presente legge.
      3. Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario ha versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio giudiziario al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Decorso tale termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi è stata opposizione.
      4. Qualora risulti che l'ufficiale giudiziario ha versato somme maggiori di quelle dovute, l'ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove, da parte del capo dell'ufficio giudiziario a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, fatta salva per lo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di

 

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ricorrere, non oltre il mese di aprile, con le forme indicate dal comma 3, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.
      5. Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del registro e l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalità di procedura e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un magistrato delegato dal presidente della corte d'appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico della medesima corte. Possono essere sentite anche le parti interessate.
      6. A cura del cancelliere un esemplare del ricorso depositato ai sensi del comma 3 è trasmesso all'ufficio del registro, e un'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.
      7. La decisione è comunicata all'ufficiale giudiziario, per il tramite del capo dell'ufficio giudiziario al quale lo stesso è addetto, nonché all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al comma 3, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso previsto dal comma 4, nella relativa decisione è contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.
      8. Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.